La legge 459/2001 prevede che l'elettore possa optare per l'esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando nel Comune di iscrizione elettorale e votando presso la sezione in cui è iscritto. La comunicazione di opzione per il voto in Italia, in caso di referendum o di elezioni politiche anticipate, va inoltrata all'Ufficio Consolare entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. Nel caso di scioglimento delle Camere alla scadenza naturale, l'opzione va comunicata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura. L'opzione va esercitata per ogni votazione ed è valida limitatamente alla consultazione per la quale è esercitata. Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall'elettore che ha optato per il voto in Italia. Il voto in Italia resta la modalità obbligatoria per i cittadini italiani residenti nei Paesi con i cui Governi non è stato possibile concludere intese per garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, libertà e segretezza, senza pregiudizio per il posto di lavoro e per i diritti individuali dei cittadini italiani, nonché per gli elettori residenti in Paesi la cui situazione politico-sociale non garantisce il rispetto di tali condizioni.